Aumento del salario minimo e nuove limitazioni per i minijob e midijob da ottobre 2022
Novità sui minijob e sul salario minimo
A partire dal 10 ottobre 2022, il salario minimo passerà da 10,45 euro lordi a 12,00 euro lordi per ora di lavoro. Inoltre, saranno innalzati i limiti di guadagno per chi svolge i cosiddetti minijob e i midijob.
Il limite per i minijob viene aumentato da 450,00 a 520,00 euro al mese, quindi l’importo massimo annuale passa a 6.240,00 euro.
Inoltre, in futuro il limite di guadagno per i minijob sarà collegato in modo dinamico al salario minimo, in modo da garantire che chi svolge un minijob possa lavorare 10 ore a settimana.
È stata introdotta anche un‘altra modifica per le corresponsioni una tantum nell’ambito dei mini-job. Le corresponsioni una tantum, che dipendono dal risultato aziendale o dalla prestazione lavorativa individuale dell’anno precedente, sono considerate un superamento occasionale e imprevedibile della soglia che determina l’occupazione minima nel mese di pagamento. Rientrano nei casi di questo tipo i bonus che dipendono dal risultato aziendale o i pagamenti corrisposti in base alle prestazioni. Al contrario, non rientrano in questa normativa i pagamenti degli straordinari, delle ferie e delle gratifiche natalizie o festive concordate per contratto.
A questo proposito richiamiamo nuovamente la vostra attenzione sulla questione del superamento della soglia che determina l'’occupazione minima e del limite di guadagno annuale.
La normativa precedente (valida fino al 30 settembre 2022) consentiva un superamento imprevisto del limite di guadagno per tre volte in un periodo di dodici mesi. L’ammontare dei guadagni in questi mesi non aveva importanza. Con la nuova normativa in vigore dal 10 ottobre 2022, il limite di guadagno può essere superato solo due volte nell’arco di un anno. Inoltre, è stata introdotta una soglia di 1.040,00 euro per i mesi in cui il limite viene superato. Ecco alcuni esempi per illustrare quali situazioni sono ipotizzabili a partire da ottobre 2022:
- il limite di reddito è già stato superato in modo imprevisto tre volte negli ultimi 12 mesi (dal 01.10.2021 al 30.09.2022). In linea di principio, ciò non costituisce un problema, poiché è consentito fino al 30 settembre 2022 incluso. Tuttavia, il limite non può più essere superato nel mese di ottobre.
- Analogamente all'esempio precedente, ciò vale anche se il limite di reddito è stato superato in modo imprevisto per due volte nell’arco di dodici mesi. Anche in questo caso, il limite non può essere nuovamente superato nel mese di ottobre;
- il terzo esempio è quello di un limite di reddito mai superato o superato solo una volta nel periodo compreso tra il 01/11/2021 e il 31/10/2022. In questo caso, è possibile un superamento imprevisto del limite di 520,00 EUR fino a un importo di 1.040,00 EUR.
Poiché la verifica del superamento della soglia che determina l'occupazione minima in un minijob avviene sempre caso per caso, vi invitiamo a contattarci tempestivamente per evitare di passare a un tipo di occupazione soggetta a contributi previdenziali.
Novità sui midijob
A partire dal 10 ottobre 2022, le grandi novità introdotte non riguarderanno solo i minijob, ma anche i midijob.
L’aumento del limite di guadagno per i minijob a 520,00 euro al mese comporta anche una modifica del limite minimo per i midijob, che a partire da ottobre 2022 passerà da 450,01 a 520,01 euro al mese. Il limite massimo per i midijob passa invece da 1.300,00 a 1.600,00 euro al mese. Inoltre, è previsto un aumento a 2.000,00 euro a partire dal 10 gennaio 2023 come parte del pacchetto di sgravi III (Entlastungspaket III).
Viene poi modificata la formula per il calcolo dei contributi previdenziali. Grazie a questo adeguamento, i dipendenti pagano meno contributi previdenziali rispetto al passato, il che significa che l’aliquota contributiva piena per i dipendenti con un reddito lordo di 1.600,00 euro passa al 20%. I datori di lavoro, invece, dovranno pagare contributi più elevati. Attualmente, il datore di lavoro paga sempre la metà del contributo previdenziale totale del salario effettivo e l’aliquota contributiva percentuale rimane la stessa, indipendentemente dal fatto che il salario del dipendente sia appena sopra la soglia che determina l’occupazione minima o al limite massimo. A partire dal 10 ottobre 2022, il contributo del datore di lavoro sarà calcolato sulla base della retribuzione del midijob partendo dal 28% del contributo del datore di lavoro nella fascia più bassa e continuando ad aumentare su questa base con la retribuzione fino ai contributi previdenziali regolari. Lo illustriamo con la seguente tabella:
Retribuzione | Quota dipendente | Quota datore di lavoro | |
Fino al 30/09/2022 | EUR 600,00 | EUR 82,97 | EUR 119,85 |
Dal 01/10/2022 | EUR 600,00 | EUR 23,67 | EUR 158,49 |
Retribuzione | Quota dipendente | Quota datore di lavoro | |
Fino al 30/09/2022 | EUR 1.400,00 | EUR 234,42 | EUR 239,70 |
Dal 01/10/2022 | EUR 1.400,00 | EUR 260,40 | EUR 287,38 |
La modifica dei contributi previdenziali è motivata dal fatto che soprattutto i lavoratori della fascia bassa dei midijob dovrebbero essere maggiormente sgravati e dalla volontà di rendere più attrattivi i lavori soggetti a contributi previdenziali.
Probabilmente vi starete chiedendo come saranno valutati i lavoratori con un guadagno mensile compreso tra 450,01 e 520,00 euro a partire da ottobre.
Per chi svolge dei midijob sarà introdotta una protezione dei diritti acquisiti. A partire dal 10 ottobre 2022, questi dipendenti non rientreranno nella categoria dei minijob ai sensi della legge sulla previdenza sociale, ma resteranno soggetti all’assicurazione sanitaria, di assistenza a lungo termine e contro la disoccupazione obbligatorie come in precedenza. Tuttavia, i dipendenti hanno la possibilità di farsi esentare dall’assicurazione obbligatoria. È necessario rispettare le scadenze e i requisiti seguenti:
-
Assicurazione sanitaria e di assistenza a lungo termine: è possibile presentare una domanda di esenzione entro il 2 gennaio 2023 (proroga del termine a causa del fine settimana) con effetto retroattivo al 10 ottobre 2022. Per motivi di semplificazione amministrativa, la domanda non deve essere presentata alla cassa malattia competente. Il dipendente deve solo dichiarare l’esenzione per iscritto al datore di lavoro. Va inoltre osservato che l’esenzione retroattiva è possibile solo se non si è usufruito di prestazioni di assicurazione sanitaria o di assistenza a lungo termine a partire dal 10 ottobre 2022. Se si è usufruito di prestazioni, l’esenzione decorre dal mese successivo alla domanda. Dopo il 2 gennaio 2023, l’esenzione dall’assicurazione sanitaria obbligatoria non sarà più possibile. I dipendenti sono quindi soggetti all’assicurazione sanitaria obbligatoria fino al 31 dicembre 2023, a condizione che la retribuzione continui a superare i 450,00 euro.
-
Assicurazione contro la disoccupazione: la richiesta di esenzione è possibile fino al 2 gennaio 2023, con effetto retroattivo al 10 ottobre 2022. Anche questa esenzione deve essere dichiarata al datore di lavoro. Tuttavia, l’esenzione dall’assicurazione contro la disoccupazione può essere dichiarata anche dopo il 2 gennaio 2023. In tal caso, essa non si applica più retroattivamente, ma a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
-
Assicurazione pensionistica: in questo caso, a partire dal 10 ottobre 2022 , i dipendenti saranno trattati come lavoratori a tempo parziale. È possibile richiedere l’esenzione per la quota del dipendente del 3,6%. Essa si applica a partire dall’inizio del mese solare in cui viene ricevuta dal datore di lavoro.
Infine, va osservato che la normativa di tutela dei diritti acquisiti per l’assicurazione sanitaria, di assistenza a lungo termine e contro la disoccupazione si applica al massimo fino al 31 dicembre 2023 e solo alle retribuzioni regolari comprese tra 450,01 e 520,00 euro al mese. Se la retribuzione si riduce a meno di 450,01 euro, da quel momento in poi si applicano le norme per i minijob. Al contrario, il superamento di 520,00 euro comporta la classificazione come midijob.