I cosiddetti "Quick Fixes" in relazione all'IVA - importanti novità nella circolazione di merci transfrontaliera
La "Legge sugli incentivi fiscali aggiuntivi per la mobilità elettrica e sulla modifica delle altre norme fiscali“, approvata a novembre dal Parlamento tedesco (e detta in breve "Legge tributaria per l'anno 2019") contiene numerosi emendamenti nel campo dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, l'implementazione delle disposizioni della UE relative ai cosiddetti "Quick Fixes" presenta delle ripercussioni nell'approccio in materia di procedure IVA in relazione alla circolazione intracomunitaria di merci. Alcune di esse fanno riferimento alle seguenti aree:
-
Requisiti per l'esenzione fiscale di consegne intracomunitarie
-
Documento giustificativo unitario per le consegne intracomunitarie
-
Normative unitarie per i magazzini di deposito
-
Normativa valida in tutta l'Unione Europea per le operazioni intracomunitarie a catena
Requisiti per l'esenzione fiscale di consegne intracomunitarie:
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la concessione dell'esenzione fiscale per le consegne intracomunitarie è stata inasprita dall'introduzione dei seguenti requisiti supplementari:
-
In futuro, l'esenzione IVA per le consegne intracomunitarie non sarà accettata qualora l'impresa che spedisce la merce non abbia adempito in tutto o in parte, oppure lo abbia fatto in modo incompleto, al suo obbligo di rilascio di un elenco riepilogativo (cosidetto “Zusammen-fassende Meldung”) (§ 4 Nr. 1b, legge UStG-E). Sinora eventuali errori o omissioni nel rilascio dell'elenco riepilogativo prevedevano al massimo una multa, che tra l'altro era applicata solo in casi eccezionali. Anche se con una correzione dell'elenco riepilogativo è possibile riparare, in modo retroattivo, a un elenco riepilogativo originariamente omesso o redatto in modo errato, l'elenco riepilogativo avrà in futuro un'importanza nettamente superiore.
-
Un ulteriore requisito materiale per l'esenzione IVA delle consegne intracomunitarie richiesto dalla nuova normativa consiste nel fatto che il destinatario della prestazione utilizzi, nei confronti dell'impresa che spedisce la merce, un numero identificativo di partita IVA valido al momento della spedizioneconferito da un altro stato membro (§ 6a UStG-E). Sinora bastava la registrazione del numero identificativo di partita IVA dell'acquirente, come mero requisito formale, mentre in futuro tale numero diventerà un requisito obbligatorio per l'esenzione fiscale.
In tale contesto si consiglia, all'atto della predisposizione di un nuovo cliente e prima di una consegna intracomunitaria, di controllare sempre la validità del numero identificativo di partita IVA del destinatario della prestazione. A tale proposito è possibile inoltrare semplici richieste di conferma qualificate, in forma scritta, via Internet o telefono, all'Ufficio generale delle imposte tedesco. Si dovranno eventualmente utilizzare a supporto soluzioni IT sotto forma di strumenti per la verifica automatica dei numeri identificativi di partita IVA. Nel caso inverso, le imprese che acquistano merci da altri paesi dell'Unione devono assicurarsi di avere comunicato al fornitore in modo attivo il proprio numero identificativo di partita IVA.
- I due altri requisiti sopra riportati per l'esenzione fiscale in caso di consegne intracomunitarie dovranno in futuro essere rispettati anche per i trasferimenti intracomunitari. Nei trasferimenti intracomunitari l'oggetto arriva in un altro stato membro dell'Unione, ma rimane a disposizione dell'impresa.
In futuro dunque i trasferimenti intracomunitari potranno essere considerati esenti da imposta solo se all'impresa è già stato assegnato un numero identificativo di partita IVA valido nel paese di destinazione al momento del trasferimento. Inoltre l'impresa deve dichiarare il trasferimento in modo ordinario all'interno del suo elenco riepilogativo. Poiché in caso di trasferimento mancano delle entrate a un'altra impresa, è al momento controverso se l'IVA pagata per l'impresa cedente sia o meno deducibile in qualità di acconto sull'IVA. Le aziende si dovrebbero occupare ora ancora più in anticipo della allocazione di un numero identificativo di partita IVA.
Documento giustificativo unitario per le consegne intracomunitarie:
L'introduzione di un documento giustificativo unitario valido in tutta l'Unione Europea per l'esenzione fiscale di cessioni intracomunitarie rappresenta allo stesso modo una componente importante dei Quick Fixes (Art. 45a dell'ordinamento MwStDVO). Qualora i documenti previsti a tale scopo siano messi a disposizione dall'impresa, si presume che abbia avuto luogo un trasporto di merci transfrontaliero.
A seguito della nuova normativa europea unitaria, il fornitore deve essere fondamentalmente in possesso di almeno due documenti giustificativi di trasporto non in contrasto tra loro, per l'esenzione fiscale. Tali documenti devono inoltre essere rilasciati da due parti indipendenti tra loro, nonché indipendenti dal fornitore e dall'acquirente. Come documenti giustificativi di trasporto si considerano in questo caso, in particolare, i seguenti documenti: documento di trasporto CMR, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura del trasportatore delle merci. Nei casi di ritiro è inoltre richiesta una dichiarazione scritta dell'acquirente, che deve essere trasmessa al fornitore al massimo 10 giorni dal termine del mese di spedizione. Tale conferma di ricezione deve contenere tra le altre cose, oltre alla comunicazione del fatto che la merce oggetto della spedizione è stata trasportata dall'acquirente nel paese estero dell'Unione, il paese e il luogo di destinazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e il tipo di oggetti consegnati, la data di arrivo e altre informazioni.
Il quadro generale per il documento giustificativo è stato dunque unificato a livello europeo. I requisiti imposti al documento giustificativo sono però elevati e pertanto in futuro saranno obbligatori due documenti giustificativi. Nella pratica occorre dunque fare subito attenzione a un rispetto preciso di queste disposizioni, al fine di ottenere l'esenzione fiscale per la consegna intracomunitaria.
Per le imprese tedesche la situazione è comunque più rosea: in caso di consegne dalla Germania, continuano ad applicarsi le normative locali (§§ 17a e seguenti della UStDV), che prevedono che i documenti giustificativi sinora validi continueranno ad essere ammessi. Se però un'impresa effettua spedizioni intracomunitarie da altri paesi della UE, devono, se necessario, essere soddisfatte le nuove norme dell'Art. 45a dell'ordinamento MwStDVO. Se l'impresa tedesca ritira della merce da un altro paese estero della UE, allora deve introdurre all'occorrenza adeguati processi per la trasmissione al fornitore della conferma di ricezione entro 10 giorni dal termine del mese di spedizione; in caso contrario sussiste il rischio che il fornitore addebiti l'IVA all’impresa.
Norme di semplificazione per i magazzini di deposito:
Si definisce come magazzino di deposito un magazzino merci che il fornitore allestisce per lo più nelle immediate vicinanze del cliente. In questo caso la proprietà di diritto civile della merce rimane del fornitore fino a quando il cliente non preleva la merce dal magazzino di deposito. Di base sinora il trasferimento transfrontaliero delle merci in un magazzino di deposito era da qualificarsi come trasferimento intracomunitario e il successivo prelievo della merce dal magazzino di deposito da considerarsi come consegna locale nel paese di destinazione. Il fattore svantaggioso, in questa situazione tipo, era l'obbligo di registrazione in materia di procedure IVA per l'impresa che spediva la merce nel paese di destinazione. Discostandosi da questo, ad ogni modo, sinora molti stati membri prevedevano norme di semplificazione organizzate individualmente: il fornitore dichiara in modo semplificato, al momento del trasferimento con successiva consegna locale, solo una consegna intracomunitaria al momento del prelievo.
A questo punto, per le situazioni di magazzini di deposito, un sistema di semplificazione unitaria della UE (Art. 17a MwStSystRL) dovrà riunire il trasferimento intracomunitario e la consegna locale nel paese di destinazione in una singola consegna intracomunitaria. Una registrazione nel paese di destinazione non sarebbe dunque più necessaria per l'impresa che spedisce la merce. In modo corrispondente il destinatario della prestazione nel paese di destinazione deve pagare le imposte per un acquisto intracomunitario.
A tale proposito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti (§ 6b UStG-E):
-
La consegna avviene a un acquirente il cui nome e indirizzo dell'impresa sono noti all'inizio della spedizione o del trasporto della merce.
-
L'impresa che trasferisce la merce non dispone, nel paese di destinazione, né di una sede, né di un'amministrazione, né di stabilimenti operativi.
L'acquirente ha utilizzato, nei confronti dell'impresa che spedisce la merce, un numero identificativo di partita IVA a lui conferito dallo stato membro di destinazione, entro l'inizio del trasporto o della spedizione.
-
L'impresa che consegna la merce dichiara l'approvvigionamento del magazzino di deposito nell'elenco riepilogativo. Inoltre devono essere soddisfatti gli obblighi di registrazione (§ 22, comma 4f UStG-E), in particolare: giorno del trasferimento, valore della merce (prezzo d'acquisto o prezzo di costo), numero identificativo di partita IVA dell'acquirente successivo nonché dati per il magazzino e il depositario.
-
La consegna all'acquirente deve avvenire entro 12 mesi dalla fine del trasporto e/o dalla consegna al magazzino di deposito. In caso contrario, al termine di tale periodo, è da considerarsi come un trasferimento intracomunitario da parte del fornitore.
Le nuove norme relative ai magazzini di deposito possono essere ritenute fondamentalmente positive. I requisiti per beneficiare delle norme di semplificazione sono stati tuttavia considerati molto vasti e rigorosi.
Operazioni intracomunitarie a catena:
Nel quadro dei Quick Fixes si applica una normativa unitaria all'interno dell'Unione in relazione alle operazioni a catena (Art. 36a MwStSystRL). Un'operazione a catena si presenta quando più imprese stipulano delle operazioni di transazione sullo stesso oggetto, ma l'oggetto viene comunque trasportato e/o spedito dal primo fornitore direttamente all'ultimo acquirente. Nonostante il percorso diretto della merce dal primo fornitore all'ultimo acquirente, in relazione alle procedure IVA si presentano, in funzione dei fornitori coinvolti, due o più consegne indipendenti soggette a IVA. Se in questo caso la merce viene trasportata oltre frontiera, solo la spedizione di partenza può essere qualificata come consegna esente da IVA, mentre le altre spedizioni della catena di spedizione devono essere stimate come consegne giacenti o, rispettivamente, come consegne locali nel paese di spedizione o di destinazione. Sinora la definizione delle spedizioni di partenza e delle consegne giacenti all'interno della catena di spedizione era stata fissata in modo diverso dagli Stati membri, il che è stato unificato a livello europeo. In relazione alla classificazione della spedizione di partenza della merce, il legislatore elimina a questo punto i seguenti elementi costitutivo (§ 3 comma 6a UStG-E):
-
Se la merce è trasportata o spedita dalla prima impresa, allora lo spostamento della merce deve essere associato alla spedizione della prima impresa.
-
In caso di trasporto o spedizione della merce da parte dell'ultimo acquirente nella catena, lo spostamento della merce deve essere associato all'ultimo acquirente.
-
Nella legge § 3 comma 6a UStG-E si definisce a questo punto per la prima volta il concetto di intermediario. Si definiscono intermediarile entità coinvolte nella catena di spedizione che rappresentano sia fornitori sia acquirenti della merce. Se la merce è trasportata e/o spedita da un intermediario, lo spostamento della merce deve di base essere associata alla spedizione a lui Questo non si applica se l'intermediario dimostra di avere eseguito il trasporto o la spedizione in qualità di fornitore e non di acquirente. Se l'intermediario utilizza un numero identificativo di partita IVA a lui conferito da uno Stato membro di spedizione, si considera la presunzione legale come confutata e il trasporto o la spedizione devono essere associati alla sua consegna.
Se la merce viene trasportata e/o inviata da un paese della Comunità europea a un paese terzo (esportazione), il documento giustificativo si considera come fornito se l'intermediario, nei confronti dell'impresa che spedisce, utilizza un numero identificativo di partita IVA a lui conferito dallo Stato membro di partenza della spedizione all'inizio della spedizione stessa e/o del trasporto.
La nuova normativa semplificata comporta una chiara semplificazione per le parti coinvolte. Gli intermediari possono organizzare, con la certezza del diritto, il processo di spedizione utilizzando un numero identificativo di partita IVA; ma in questo caso assicurarsi nei processi che tale numero venga comunicato in modo attivo ai fornitori.