Introduzione del registro di trasparenza
Contesto
Il 26 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge antiriciclaggio al fine di implementare la Quarta Direttiva antiriciclaggio UE, che punta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Aspetto centrale della nuova legge antiriciclaggio è l’introduzione di un registro di trasparenza, in cui vengano inseriti diversi dati relativi ai beneficiari effettivi di persone giuridiche, società di persone registrate, trust, fondazioni indipendenti e disposizioni giuridiche analoghe, se non già presenti in altri registri pubblici (es. registro delle imprese).
Non trattandosi (ancora) di un registro pubblico, non è ammessa la libera visione del registro di trasparenza. Solo a determinate autorità di vigilanza e investigazione è consentito un accesso illimitato. Inoltre, coloro che siano soggetti ad obblighi di trasparenza possono prenderne visione ai fini di adempimento del loro obbligo di accuratezza. Solo in presenza di un legittimo interesse (es. in caso di sospetto concreto di riciclaggio di denaro), possono prenderne visione anche altre persone.
Soggetti di diritto interessati
La legge differenzia i soggetti di diritto con obbligo di trasparenza in associazioni e determinate forme giuridiche. Tra le associazioni si contano tutte le persone giuridiche di diritto privato registrate in Germania (AG, GmbH, e. V., cooperative, fondazioni) e le società di persone iscritte a registri pubblici nazionali (OHG, KG, società di partenariato). In mancanza di iscrizione, la GbR non è soggetta all’obbligo di trasparenza. Inoltre, anche determinate forme giuridiche, come trust e fondazioni senza personalità giuridica, sono tenute all’iscrizione di determinate informazioni nel registro di trasparenza, se amministratore, trustee o fiduciario risiedano in Germania.
Informazioni da comunicare
Sui beneficiari effettivi vanno comunicate le seguenti informazioni:
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nome e cognome
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data di nascita
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domicilio
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tipo e entità dell’interesse economico
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per trust e forme giuridiche analoghe va inserita anche la nazionalità
La prima iscrizione al registro va eseguita entro e non oltre il 1° ottobre 2017.
Beneficiari effettivi
Sostanzialmente possono essere beneficiari effettivi solo persone fisiche. Nel caso delle associazioni, tra i beneficiari effettivi si contano le persone fisiche che
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detengano oltre il 25% delle quote di capitale
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controllino oltre il 25% dei diritti di voto
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o esercitino il controllo in modo analogo
Il controllo in modo analogo nasce in particolare dagli accordi tra i diversi azionisti, come accordi fiduciari o di voto vincolato, partecipazioni silenziose atipiche o accordi di usufrutto.
Se nessuna persona fisica può essere identificata come beneficiario effettivo, vengono considerati tali i rappresentanti legali, gli amministratori delegati o i partner.
Nel caso di fondazioni, accordi fiduciari e trust, le seguenti persone fisiche sono considerate beneficiarie:
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disponente, trustee o protector di un trust
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membri del consiglio di fondazione
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tutti i beneficiari
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qualsiasi persona fisica che eserciti in un qualche modo un’influenza dominante sull’amministrazione del patrimonio o sulla ripartizione degli utili.
Eccezione dall’obbligo di comunicazione
Se le informazioni sono già accessibili in altri registri pubblici, la comunicazione al registro di trasparenza non è necessaria. Pertanto, una GmbH è esonerata dall’obbligo di comunicazione, se un elenco dei soci sia già reperibile nel registro delle imprese elettronico e laddove non vi siano altri accordi tra i soci non figuranti nel registro (es. accordi di voto vincolato). Per le società per azioni quotate in borsa, soggette a requisiti di trasparenza in merito ai diritti di voto o a norme internazionali equivalenti, l’obbligo di comunicazione al registro di trasparenza si considera assolto. Le società per azioni non quotate in borsa, invece, devono segnalare al registro di trasparenza i loro beneficiari effettivi. Nelle società di persone registrate, come le OHG, è sufficiente che il socio con potere di rappresentanza sia iscritto al registro delle imprese, in quanto la sua forte posizione giuridica è indice dell’esercizio del controllo e viene pertanto considerato beneficiario effettivo. Nelle KG va tenuto conto della responsabilità dei soci accomandanti, reperibile nel registro delle imprese, ma non l’entità della partecipazione dei soci accomandatari. Pertanto, in singoli casi, anche qui può sussistere un obbligo di comunicazione al registro di trasparenza, nonostante le iscrizioni al registro delle imprese.
Violazione dell’obbligo di comunicazione
La violazione dell’obbligo di comunicazione costituisce un illecito amministrativo ed è punibile con una pena pecuniaria di importo pari fino a 100.000 Euro e, in caso di recidiva, fino a 1 milione di Euro. Inoltre, gli avvisi di multa vengono pubblicati sul sito internet dell’autorità di vigilanza per 5 anni.
In generale, l’esenzione per le informazioni accessibili in altri registri ha come conseguenza che la maggior parte delle società non sia tenuta a segnalare tali dati al registro di trasparenza. Infine, a causa delle severe sanzioni, a tutti gli organi con potere di rappresentanza di tutte le persone giuridiche e le società di persone nazionali è richiesto di controllare se sussista un obbligo di comunicazione derivante da altre forme di controllo non figuranti nei registri pubblici (es. contratti di voto vincolato o accordi fiduciari). Ciò vale anche per gli amministratori di trust, fiduciari, fondazioni indipendenti e forme giuridiche analoghe.
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