

Aggiornamento per l´uso casse elettroniche | 8-2020
Dispositivo di sicurezza tecnico certificato (TSE)
Sostanzialmente i registratori di cassa elettronici o su PC acquistati dopo l’1.1.2020 devono essere dotati di un cosiddetto dispositivo di sicurezza tecnico certificato.
Ai registratori di cassa elettronici acquistati dopo il 25.11.2010 e prima dell’1.1.2020 viene applicato un periodo di transizione: se soddisfano i requisiti dell’amministrazione fiscale finora vigenti ma, per questioni costruttive, non possono essere equipaggiati a posteriori con un dispositivo di sicurezza tecnico certificato, possono essere utilizzati fino al 31.12.2022. Se possono essere equipaggiati a posteriori, l’equipaggiamento deve essere effettuato entro l’1.1.2020. I registratori di cassa elettronici acquistati fino al 25.11.2010 devono venire equipaggiati o devono venire sostituiti con un nuovo registratore di cassa dotato di dispositivo di sicurezza tecnico certificato entro l‘1.1.2020. Se il registratore di cassa elettronico non soddisfa i requisiti dell’amministrazione fiscale finora vigenti, non può più essere utilizzato già dall’1.1.2017.
Nota: per poter beneficiare dei vantaggi del periodo di transizione è indispensabile dimostrare che il registratore di cassa non può essere equipaggiato a posteriori, ad esempio presentando una rispettiva conferma del produttore della cassa.
Attualmente il dispositivo di sicurezza tecnico certificato è ancora in fase di sviluppo e quindi rispettivi registratori di cassa non verranno immessi sul mercato prima dell’autunno. Di conseguenza potrebbe essere difficile rispettare l’obbligo di legge nei termini prescritti, che era stato già rinviata dal governo da gennaio 2020 a settembre 2020.
Per causa del Covid-19, in Baviera, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Assia e ad Amburgo le amministrazioni fiscali continueranno a non contestare i sistemi di cassa fino al 31 marzo 2021, se
- il TSE è stato ordinato in modo vincolante, e documentabile, entro il 30 settembre 2020 presso un rivenditore specializzato in registratori di cassa, un produttore di registratori di cassa o un altro fornitore di servizi (in alcuni Paesi, inoltre, deve essere stata commissionata in modo vincolante anche l’installazione)
oppure - è prevista l’installazione di un TSE cloud-based, tuttavia esso, come documentabile, non è ancora disponibile.
Verifica del registratore di cassa
Nell’ambito della cosiddetta Verifica del registratore di cassa, dall‘1.1.2020 l’Ufficio delle imposte può controllare se un registratore di cassa elettronico, che viene utilizzato, è dotato di un dispositivo di sicurezza tecnico certificato.
Chi, a partire dall‘1.1.2020, utilizza un registratore di cassa dotato di dispositivo di sicurezza tecnico certificato è tenuto a comunicarlo all’Ufficio delle imposte entro un mese dall’acquisto; lo stesso vale in caso un simile registratore di cassa venga disattivato.
Emissione di ricevuta in caso di vendite in contanti
In caso di vendite in contanti, se viene utilizzato un registratore di cassa elettronico dotato di dispositivo di sicurezza tecnico certificato, dall‘1.1.2020 vige l’obbligo di emettere lo scontrino.
L’azienda è tenuta a fornire al cliente la ricevuta subito dopo l’acquisto, tuttavia il cliente non è obbligato a portarla con sé quindi, su sua richiesta, l’azienda può gettarla. Oltre al nome completo e all’indirizzo completo dell’imprenditore, sulla ricevuta devono essere riportati anche la data di emissione, l’ora di vendita, la quantità e il tipo di merce o servizio acquistata/o, il corrispettivo pagato, l’imposta sul valore aggiunto e il tasso dell’IVA, così come diversi dati generati dal dispositivo di sicurezza certificato, ad es. il numero di transazione, il numero di serie e un valore di prova.
Inoltre, recentemente, l’amministrazione fiscale si è nuovamente pronunciata in merito all’obbligo di registrazione individuale delle vendite, in vigore dalla fine del 2016, che deve essere osservato soprattutto in caso di vendite in contanti. Più precisamente per ogni transazione devono essere registrati anche il contenuto dell’operazione e il nome del cliente. Tuttavia l’amministrazione fiscale continua a rinunciare a determinate registrazioni per questioni di ragionevolezza. Ad esempio non effettua contestazioni se, in caso di operazioni in contanti, in un negozio al dettaglio viene utilizzato un registratore di cassa PC senza amministrazione clienti e i nomi dei clienti non vengono registrati. Analogamente, nel caso delle società di taxi, non vengono effettuate contestazioni se i dati del cliente non vengono registrati nel tassametro.