Quick Fixes – Cambiamenti importanti nella legge IVA tedesca
La normativa del D. Lgs. 192/2021, con cui sono stati recepiti le norme della direttiva 2018/1910/UE riguardanti le cosiddette quick fixes (soluzioni rapide), è ormai stata integrata nel diritto tedesco e riguarda i seguenti ambiti:
- Obbligo di prova per cessioni intracomunitarie
Le quick fixes regolano in modo uniforme le prove necessarie per le cessioni intracomunitarie. Laddove siano presenti prove conformi al § 17a UStDV (ordinanza tedesca sull’attuazione dell’imposta sulle vendite), si suppone che siano presenti i requisiti per una cessione intracomunitaria esente IVA.
In merito alle prove di ricevimento, occorre differenziare tra la responsabilità di trasporto del fornitore e quella del destinatario.
Il fornitore deve sostanzialmente essere in possesso di almeno due prove di trasporto non contraddittorie. Tali documenti devono essere emessi da due parti indipendenti l’una dall’altra e indipendenti dal fornitore e dall’acquirente. Si considerano prove di trasporto in particolare i seguenti documenti: lettera di vettura CMR, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura del corriere della merce.
Nei casi di ritiro della merce dall’acquirente, occorre anche una dichiarazione scritta dell’acquirente, che deve essere trasmessa al fornitore entro dieci giorni dalla fine del mese di consegna. Oltre alla comunicazione che la merce della cessione sia stata trasportata dall’acquirente in un altro Stato membro dell’UE, tale conferma dell’arrivo deve contenere anche informazioni sul paese e sul luogo di destinazione, nome ed indirizzo dell’acquirente, quantità e tipo di articoli consegnati, data di arrivo ed altre informazioni.
- Partita IVA e denuncia riepilogativa (Zusammenfassende Meldung)
Da quando esistono le quick fixes, la partita IVA è un requisito obbligatorio per l’esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie.
In questo contesto, all’atto di introdurre un nuovo cliente e prima di una cessione intracomunitaria, si consiglia sempre di verificare la validità della partita IVA dell’acquirente. A questo proposito, è possibile presentare all'Ufficio delle imposte tedesco semplici richieste di conferma qualificata per iscritto, via Internet o per telefono. A tale scopo dovrebbero essere utilizzate soluzioni informatiche per la verifica automatica della partita IVA. Nel caso inverso, le aziende che acquistano beni da altri paesi UE devono assicurarsi di aver comunicato attivamente il proprio numero di partita IVA al fornitore.
Inoltre, è obbligatoria per l´esenzione IVA una denuncia riepilogativa (Zusammenfassende Meldung).
Queste due condizioni per l’esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie devono essere soddisfatte anche per i trasferimenti intracomunitari. In caso di trasferimenti intracomunitari, la merce viene trasportata in un altro Stato membro dell’UE, ma la proprietà civile resta all’imprenditore.
I trasferimenti intracomunitari possono pertanto essere esente IVA solo se all’impresa al momento della spedizione sia già stato assegnato un numero di partita IVA del paese di destinazione. Inoltre, l’impresa è obbligata a dichiarare questo trasferimento intracomunitario nella denuncia riepilogativa (Zusammenfassende Meldung).
- Regime di call-off stock
Il magazzino si trova di solito nelle immediate vicinanze dell’acquirente, mentre la proprietà civile resta al fornitore fino al prelievo della merce.
Finora il fornitore effettuava un trasferimento intracomunitario (cioè, nel paese di origine, una cessione intracomunitaria e nel paese di destinazione un acquisto intracomunitario). Quando la merce veniva prelevata dal call-off stock, il fornitore effettuava una consegna locale nel paese di destinazione. Di conseguenza, il fornitore era tenuto a registrarsi ai fini IVA per via dell’acquisto intracomunitario e della consegna locale nel paese di destinazione.
Grazie alle quick fixes e alla loro implementazione nella legge tedesca, l’obbligo di registrazione ai fini IVA nel paese di destinazione può essere evitato in presenza dei seguenti requisiti:
- L’imprenditore o un terzo incaricato trasporta o spedisce merce da uno Stato membro (Stato membro di partenza) in un altro Stato membro (Stato membro di destinazione). Il nome e l’indirizzo completi dell’acquirente devono essere noti al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione della merce e la merce deve rimanere nel paese di destinazione.
- L’imprenditore non ha né una sede né la sua direzione amministrativa nello Stato membro di destinazione né una stabile organizzazione o, in mancanza di una sede, di una direzione amministrativa o di una stabile organizzazione, il proprio domicilio o la dimora abituale.
- All’inizio del trasporto o della spedizione l’acquirente destinatario della cessione ha utilizzato nei confronti dell’imprenditore il numero di partita IVA assegnatogli dallo Stato membro di destinazione.
- L’imprenditore registra il trasporto o la spedizione della merce (dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione) ai sensi del § 22 comma 4f della Legge tedesca sull’IVA [UStG] e adempie al proprio obbligo di consegna della denuncia riepilogativa (Zusammenfassende Meldung) in modo tempestivo, esatto e completo.
- Il prelievo della merce dal magazzino con regime di call-off stock deve avvenire entro 12 mesi (il periodo di 12 mesi inizia il giorno dopo il giorno del trasporto della merce nello Stato membro di destinazione (stoccaggio in magazzino)).
Se tutti i requisiti sono raggiunti, l’imprenditore effettua una concessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza della merce e l’acquirente effettua un acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione della merce solo nel momento del prelievo della merce dal magazzino. Di conseguenza, si evita l’obbligo di registrazione ai fini IVA nel paese di destinazione.
- Vendita a catena
Con l’introduzione delle quick fixes, è stato implementato nella Unione Europea un regolamento unico per le vendite a catena, che si basa sulla responsabilità di trasporto.
Le vendite a catena sono vendite consecutive di beni, spediti o trasportati direttamente dallo Stato membro del primo cedente allo Stato membro dell’ultimo cessionario della catena. In una vendita a catena, solo una consegna (la consegna con movimento) può essere considerata una cessione intracomunitaria esente IVA. Per determinare la consegna con movimento è decisiva chi ha la responsabilità del trasporto. Le quick fixes hanno soprattutto cambiato il trattamento del caso che l’imprenditore medio abbia la responsabilità del trasporto.
- Responsabilità di trasporto da parte del primo imprenditore: se la merce viene trasportata o spedita dal primo imprenditore, la consegna con movimento è quella del primo imprenditore.
- Responsabilità di trasporto da parte dell’ultimo acquirente: se la merce viene trasportata o spedita dall’ultimo imprenditore nella catena, la consegna con movimento è quella all’ultimo acquirente.
- Responsabilità di trasporto da parte dell’imprenditore intermedio: le imprese che prendono parte alla catena di trasporto in veste di acquirente e di fornitore della merce sono definite rivenditore intermedio. Se la merce viene trasportata e/o spedita da un rivenditore intermedio, la consegna con movimento è la consegna a quest’ultimo, salvo se dimostra di agire in qualità di fornitore. L’imprenditore dimostra di agire in qualità di fornitore, se utilizza un numero di partita IVA assegnato dallo Stato membro di partenza della merce. In questo caso, la consegna con movimento è la consegna dal rivenditore intermedio all’ultimo acquirente.
Se la merce viene trasportata e/o spedita (esportata) da un paese della Comunità Europea ad un paese terzo, la prova di agire in qualità di fornitore si considera fornita se l’intermediario utilizza all’inizio della spedizione e/o del trasporto della merce una partita IVA o un codice fiscale assegnatogli dallo Stato membro di partenza.
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